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Sez. 5, Sentenza n. 7986 del 29/05/1984 Ud. (dep. 04/10/1984) Rv. 165915 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NUOVA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - CONDANNE INTERMEDIE - OSTATIVITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165915-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NUOVA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - CONDANNE INTERMEDIE - OSTATIVITÀ - LIMITI.*

La sospensione condizionale della pena può essere concessa anche a chi ne abbia già usufruito una volta, se nel periodo compreso fra la precedente condanna sospesa e quella per la quale viene richiesto il beneficio l'imputato abbia riportato condanna, all'arresto o all'ammenda, per contravvenzione o a pena pecuniaria per delitto. (V mass n 900024, Conf. Sez. Un. 24 gennaio 1984, ric. Neri (mass. 162815) che ha in tal senso risolto il precedente contrasto).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)