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Sez. 3, Sentenza n. 1969 del 21/01/1997 Ud. (dep. 28/02/1997) Rv. 206944 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Reati fiscali - Processo verbale della finanza - Utilizzabilità processuale - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206944-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE

In materia di accertamento di reati tributari, il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza o dai funzionari degli uffici finanziari è un atto amministrativo extraprocessuale come tale acquisibile ed utilizzabile ex art. 234 cod. proc. pen. nel suo vario contenuto, senza necessità di dover richiamare normative affini o analoghe del codice di rito stabilite per specifici mezzi di prova. Tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità prescritte dall'art. 220 disp. Att. cod. proc. pen., giacché, altrimenti, la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 220, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)