Sez. 1, Sentenza n. 1037 del 07/04/1971 (Rv. 351044 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ENTI PUBBLICI (ESECUZIONE DI OO PP) - UTILIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI DA PARTE DELLA REGIONE - RAPPORTI - DELEGAZIONE - RAPPORTO ORGANICO - CONDIZIONI - RAPPORTI ESTERNI CON I TERZI - RISPETTIVA TITOLARITA DELL'ENTE LOCALE DELEGATO E DELLA REGIONE.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ENTI PUBBLICI (ESECUZIONE DI OO PP) - UTILIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI DA PARTE DELLA REGIONE - RAPPORTI - DELEGAZIONE - RAPPORTO ORGANICO - CONDIZIONI - RAPPORTI ESTERNI CON I TERZI - RISPETTIVA TITOLARITA DELL'ENTE LOCALE DELEGATO E DELLA REGIONE.*
L'ente regione non e articolato in modo da avere organi propri in tutto il suo territorio. Pertanto, nel caso che la regione si serva dell'ente locale, o di un ufficio di questo, per il raggiungimento di determinate finalita, il rapporto non puo essere sempre impostato come rapporto fra due enti autonomi e indipendenti. La presenza della regione nell'esecuzione di un'opera puo essere indiretta, con un rapporto di delegazione, o diretta, con un rapporto organico. Nella prima ipotesi, l'ente delegato, nei limiti fissati nell'atto di conferimento, opera in nome proprio e non come organo, sia pure straordinario, dell'ente delegantè esso e, quindi, il titolare dei rapporti posti in essere nei confronti dei terzi. Per la sussistenza del rapporto organico sono fondamentali due elementì l'uno positivo, costituito dalla materia che deve rientrare nella Competenza della regione, l'altro negativo costituito dalla Mancanza di un formale atto di delegazione. Nel caso in cui la regione eserciti le sue funzioni servendosi degli enti locali o dei singoli loro uffici come suoi organi, l'operato di questi e direttamente riferibile all'ente regione senza necessita di configurare un rapporto esterno fra enti pubblici, ne di mutuare istituti del diritto privato, facendo ricorso alle nozioni di mandato o di rappresentanza. (V 313'68, mass n 331248' 807'66, mass n 321622).*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 05/08/1949 num. 46, Legge Reg. Sicilia 21/04/1953 num. 30 art. 28, Legge Reg. Sicilia 21/04/1953 num. 30 art. 27, Costituzione art. 118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)