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Sez. 1, Sentenza n. 807 del 25/03/1966 (Rv. 321622 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - IN GENERE - SOGGETTI DEL RAPPORTO - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1966-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321622-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - IN GENERE - SOGGETTI DEL RAPPORTO - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - EFFETTI.*

Di regola il rapporto di espropriazione si instaura, in modo diretto e immediato, tra il soggetto attivo a vantaggio del quale l'espropriazione viene pronunciata e il soggetto passivo al quale e imposto il sacrificio della proprieta privata, cosicche, in via normale, i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto predetto sorgono nei confronti di chi si giova del trasferimento coattivo e di chi ne sopporta il sacrificio. Tali principi, tuttavia, non sono applicabili ove ricorra l'ipotesi della delegazione amministrativa, in particolare di quella intersoggettiva, che opera fra enti diversi, che non e assimilabile al mandato, e che importa una deroga, consentita preventivamente dalla legge, alla norma sulla Competenza amministrativa, in tal caso l'ente delegato, salvo diversa disposizione dell'atto di conferimento, e investito del potere di provvedere, rispetto all'oggetto della delega, in nome proprio e non in veste di rappresentante dell'altro soggetto, anche se per conto e nell'interesse di quest'ultimo.Consegue che l'ente delegato e tenuto a rispondere direttamente, nei confronti dei terzi, degli Atti posti in essere in esecuzione della delega, senza che, in contrario, possano aver rilievo le eventuali ripercussioni degli Atti stessi nell'ambito dei rapporti interni fra ente delegante ed ente delegato. -nella specie, il principio e stato affermato in relazione alla delega prevista dall'art.4 della l. 9 agosto 1954, n.640, sui provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane, in relazione alla tempestivita della opposizione alla perizia proposta contro l'istituto autonomo case popolari - ente delegato alla espropriazione - e alla legittimazione dello stesso -. *

Riferimenti normativi: Legge 09/08/1954 num. 640 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)