Sez. 2, Sentenza n. 27558 del 31/12/2014 (Rv. 634109 - 01)
URBANISTICA - RICOSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE DA EVENTI BELLICI - PIANI DI RICOSTRUZIONE - DI ATTUAZIONE | Limitazioni edificatorie previste dall'art. 17, lett. c), della legge n. 765 del 1967 - Comuni sprovvisti di piano regolatore generale e programma di fabbricazione - Applicabilità - Adozione di piani di ricostruzione - Rilevanza - Condizioni.
URBANISTICA - RICOSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE DA EVENTI BELLICI - PIANI DI RICOSTRUZIONE - DI ATTUAZIONE
Le limitazioni edificatorie dettate dall'art. 17, lett. c) della legge 6 agosto 1967, n. 765, si applicano nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale e di programma di fabbricazione, anche in presenza di piani di ricostruzione, salvo che tali piani - costituenti una speciale categoria di strumenti urbanistici, caratterizzata dallo scopo specifico di attuare, con la maggiore rapidità possibile e con il minimo dispendio per le amministrazioni pubbliche, le opere necessarie per la ricostruzione degli aggregati edilizi distrutti o danneggiati dagli eventi bellici, secondo i criteri rispondenti ai dettami di una zona urbanistica - contengano, in aggiunta alle normali disposizioni volte ad ottenere la rapida esecuzione del programma ricostruttivo, prescrizioni di carattere urbanistico nella medesima materia cui si riferiscono le limitazioni poste dalla norma predetta.
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 01/03/1945 num. 154, Legge 27/10/1951 num. 1402 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 01/06/1971 num. 291, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)