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Sez. 2, Sentenza n. 3744 del 05/05/1990 (Rv. 467021 - 01)

URBANISTICA - RICOSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE DA EVENTI BELLICI - PIANI DI RICOSTRUZIONE - IN GENERE - LIMITAZIONI EDIFICATORIE PREVISTE DALL'ART. 17, LETT. C), DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467021-01

URBANISTICA - RICOSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE DA EVENTI BELLICI - PIANI DI RICOSTRUZIONE - IN GENERE - LIMITAZIONI EDIFICATORIE PREVISTE DALL'ART. 17, LETT. C), DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - APPLICABILITÀ.*

Le limitazioni edificatorie dettate dalla norma dell'art. 17, lett. C) della legge n. 765 del 1967 si applicano nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale e di programma di fabbricazione, e quindi anche nei comuni che, privi di tali piani, siano muniti di un piano di ricostruzione, giacché questo ultimo ha contenuto e finalità diversi da quelle degli strumenti urbanistici ai quali la norma espressamente si riferisce, essendo diretta ad attuare, con la maggiore rapidità possibile, e con il minimo dispendio per le amministrazioni pubbliche, le opere necessarie per la ricostruzione degli aggregati edilizi danneggiati dagli eventi bellici, secondo i criteri rispondenti ai dettami di una zona urbanistica. (Conf 4828/88, mass n 459648; (Conf 5211/83, mass n 430082).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 01/03/1945 num. 154, Legge 27/10/1951 num. 1402 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 01/06/1971 num. 291

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)