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Sez. 2, Sentenza n. 4670 del 19/07/1986 (Rv. 447396 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - MODALITÀ - IN GENERE - SILENZIO DEL TITOLO - CONFORMITÀ AL POSSESSO.*
Stato
decisa il 1986-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447396-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - MODALITÀ - IN GENERE - SILENZIO DEL TITOLO - CONFORMITÀ AL POSSESSO.*

Nelle servitù costituite in base a contratto l'estensione e le modalità di Esercizio di esse devono essere desunto dal titolo stesso, e, al fine di individuare tali elementi, occorre indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, tenendo conto dello stato dei luoghi, dell'ubicazione dei fondi e della loro naturale destinazione, quali elementi formativi e caratterizzanti l'utilitas che legittima la Costituzione della servitù. Tuttavia, qualora il titolo per la sua formulazione ingeneri dei dubbi circa l'estensione e le modalità di Esercizio della servitù, è necessario tenere presente il criterio fissato dall'art. 1065 cod. civ., per il quale le esigenze del fondo dominante vanno intese nel necessario contemperamento con quello del fondo servente, cui va arrecato il minore aggravio possibile. (V 804/83, mass n 425546; (V 3306/81, mass n 413866; (V 3148/80, mass n 406937; (Conf 3401/71, mass n 354967; (Conf 3913/69, mass n 344324).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1065, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)