Sez. 1, Sentenza n. 3515 del 12/07/1978 (Rv. 393003 - 01)
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE - INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO PER DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AD ARBITRI IN FORZA DI CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - NECESSITA - MANCANZA - DINIEGO DELLA COMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE ADITO IN FAVORE DEGLI ARBITRI - DIVIETO - ISTANZA CONFORME DELL'ATTORE - IRRILEVANZA.*
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE - INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO PER DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AD ARBITRI IN FORZA DI CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - NECESSITA - MANCANZA - DINIEGO DELLA COMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE ADITO IN FAVORE DEGLI ARBITRI - DIVIETO - ISTANZA CONFORME DELL'ATTORE - IRRILEVANZA.*
L'incompetenza del giudice adito, per essere la controversia devoluta ad arbitri in forza di clausola compromissoria negoziale (nella specie, contenuta in contratto di appalto con istituto autonomo per le case popolari, facente riferimento all'art 47 del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, approvato con DPR 16 luglio 1962 n 1063), puo essere rilevata solo su eccezione tempestivamente proposta dal convenuto, ai sensi dello art 38 terzo comma cod proc civ. in difetto di detta eccezione, pertanto, non e consentito a quel giudice di declinare la propria Competenza in favore degli arbitri, ancorche una richiesta i n tal senso sia stata avanzata dallo stesso attore (nella specie, in relazione al fatto che la controparte, convenuta nel procedimento arbitrale, gli aveva notificato la propria Determinazione di escludere la Competenza degli arbitri). (V 2565/75, mass n 376504).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)