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Sez. 1, Sentenza n. 2565 del 28/06/1975 (Rv. 376504 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE - ARBITRATO FACOLTATIVO - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DELL'AGO - LIMITI DI PROPONIBILITA - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - DOMANDA DI ARBITRATO - DELL'APPALTATORE - RIFIUTO DELL'ARBITRATO DA PARTE DELLA PA - SUCCESSIVA DOMANDA GIUDIZIARIA DELLO APPALTATORE - ULTERIORE DEDUCIBILITA DELLA COMPETENZA ARBITRALE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376504-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE - ARBITRATO FACOLTATIVO - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DELL'AGO - LIMITI DI PROPONIBILITA - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - DOMANDA DI ARBITRATO - DELL'APPALTATORE - RIFIUTO DELL'ARBITRATO DA PARTE DELLA PA - SUCCESSIVA DOMANDA GIUDIZIARIA DELLO APPALTATORE - ULTERIORE DEDUCIBILITA DELLA COMPETENZA ARBITRALE - PRECLUSIONE.*

L'arbitrato previsto dal capitolato generale per le opere pubbliche dello stato, approvato con DPR 16 luglio 1962 n 1063, non solo non integra una giurisdizione speciale ma, a differenza di quello disciplinato dall'art 42 del precedente capitolato generale di cui al DM 28 maggio 1895, e un arbitrato facoltativo e non obbligatorio, con la conseguenza che l'eccezione di incompetenza dell'autorita giudiziaria puo essere eccepita in limine litis solo dall'interessato con la comparsa di risposta o comunque col primo atto difensivo, cosi come stabilito nell'art 38 cod proc civ. qualora l'appaltatore proponga domanda di arbitrato in relazione a riserve formulate nel corso dei lavori e l'amministrazione declini la Competenza arbitrale, l'Azione esercitata successivamente dallo appaltatore stesso davanti all'autorita giudiziaria preclude definitivamente la possibilita di dedurre la Competenza arbitrale, poiche la domanda proposta al giudice dimostra adesione alla rinuncia all'arbitrato gia formulata dall'amministrazione. (V 544/73, mass n 362577).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 43, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)