Sez. 3, Sentenza n. 667 del 23/01/1998 (Rv. 511895 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Litisconsorzio facoltativo - Sentenza formalmente unica - Capo autonomo non impugnato - Presupposto logico di altro impugnato - Riforma del primo - Esclusione.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
Se una sentenza, formalmente unica, è resa tra litisconsorti facoltativi, il capo concernente l'uno è autonomo rispetto all'altro - nella specie conduttore e cessionario del contratto di locazione pretendevano ciascuno in proprio, dall'originario locatore l'indennità di avviamento commerciale (art. 36, legge 27 luglio 1978 n. 392) - sì che passa in giudicato quello non impugnato, e perciò non è modificabile dal giudice del gravame dell'altro, neppure se lo ritiene presupposto logico di questo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)