Sez. L, Sentenza n. 12062 del 09/11/1992 (Rv. 479399 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Acquiescenza - In genere | Configurabilità - Presupposto - Collegamenti inscindibili dei diversi capi della sentenza o natura di premessa logica propria di affermazioni ed enunciazioni contenute nella motivazione - Esclusione - Conseguenze.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Acquiescenza - In genere
La configurabilità dell'acquiescenza, ai sensi dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., in ordine alle parti della sentenza non impugnate (che non sono perciò suscettibili di nuovo esame da parte del giudice del gravame) postula che la pronuncia consti di più capi completamente autonomi, sicché ciascuno di essi conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengano meno; qualora, invece, i diversi capi siano fra loro inscindibilmente collegati, o le affermazioni ed enunciazioni contenute nella motivazione costituiscano premessa logica necessaria della pronuncia specificata nel dispositivo, l'impugnazione di un capo è sufficiente ad escludere l'acquiescenza agli altri capi ad esso collegati, mentre la mancata espressa censura di un'affermazione costituente premessa logica della pronuncia impugnata può comportare solo l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi per difetto d'interesse, quando la pronuncia sia sorretta da più ragioni, ciascuna idonea da sola a sostenerla, ed una di esse non sia stata investita da censura.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)