Sez. 5, Sentenza n. 2313 del 16/02/2001 (Rv. 543912 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Mandato irrevocabile a riscuotere somme - Conferimento con obbligo di rendiconto - Assoggettabilità all'imposta proporzionale di registro ex art. 31 d.P.R. n. 634/72 - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
L'atto di conferimento ad una banca del mandato irrevocabile a riscuotere somme con obbligo di rendiconto è soggetto all'imposta di registro a tassa fissa e non a quella proporzionale (nella specie lo 0, 50 per cento), non trovando applicazione in tal caso l'art. 31 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, che assoggetta il mandato all'imposta di registro stabilita per l'atto per il quale è stato conferito solo quando il mandato sia irrevocabile e con dispensa dall'obbligo del rendiconto.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)