Sez. 1, Sentenza n. 3434 del 29/03/1991 (Rv. 471498 - 01)
Tributi erariali indiretti - Imposta di registro - Mandato - Irrevocabile | Obbligo di rendiconto - Atto traslativo - Esclusione.
Tributi erariali indiretti - Imposta di registro - Mandato - Irrevocabile
La norma contenuta nell'art. 45 del (non più vigente) r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, secondo cui, ai fini dell'imposta di registro, il mandato irrevocabile con dispensa dall'obbligo di rendere conto si considera come atto traslativo, è di stretta interpretazione, in quanto disciplina in forma specifica e compiuta un determinato settore dell'ordinamento fiscale. Pertanto, non è equiparabile al negozio traslativo, ai detti fini, il mandato irrevocabile che invece preveda l'obbligo di rendiconto, sia pure accompagnato dalla promessa di rato e valido, riferita al rendiconto stesso (nella specie, si trattava di un procura irrevocabile a riscuotere alcuni mandati emessi da un ente pubblico, rilasciata da una persona fisica ad una banca).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)