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Sez. 2, Sentenza n. 5719 del 10/06/1998 (Rv. 516273 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - ARTICOLAZIONI DUE FASI | Differenze - Sotto il profilo della competenza - Fase del giudizio di cognizione - Natura petitoria o possessoria della controversia - Criteri di determinazione della competenza - Precisazione della veste possessoria o petitoria posta a fondamento dell'azione - Formulazione in questa seconda fase - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516273-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - ARTICOLAZIONI DUE FASI

Il procedimento di denuncia di nuova opera si articola in una prima fase, di natura cautelare, che si esaurisce con l'ordine di sospensione (o il suo diniego) dell'opera iniziata, ed in una seconda, che si svolge secondo le regole di un ordinario giudizio di cognizione, avente natura petitoria o possessoria, a seconda che l'istante abbia fatto valere il proprio diritto di proprietà (o altro diritto reale), oppure il possesso. Mentre la prima fase è affidata alla competenza esclusiva del pretore, la seconda è devoluta allo stesso giudice, se la questione involge il possesso, e segue invece la regola della competenza per valore nell'altra ipotesi. Da ciò deriva che, essendo indifferente, ai fini della determinazione della competenza in ordine alla prima fase, la natura petitoria o possessoria della pretesa fatta valere dall'attore, questi, se non ha dedotto fin dal principio il proprio intendimento di agire nella veste esclusiva di possessore o di proprietario, può effettuare tale precisazione anche nella seconda fase del giudizio. L'identificazione della natura possessoria o petitoria della controversia va fatta dando preminente rilievo alle deduzioni e chiarificazioni fornite dall'attore nella fase di cognizione ordinaria, che segue a quella preliminare e sommaria. Nè, a qualificare la domanda come "petitoria" sin dall'inizio, è sufficiente la circostanza che l'istante si sia dichiarato proprietario del bene di cui chiede la tutela, potendo il titolo di proprietà essere stato richiamato, in difetto di specificazione, solo "ad colorandam possessionem".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)