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Sez. 2, Sentenza n. 12511 del 15/10/2001 (Rv. 549618 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - ARTICOLAZIONI DUE FASI | Autonomia della fase di merito - Conseguenze - Ultimazione dell'opera e decorso dell'anno dall'inizio dei lavori - Ininfluenza - Prova della sussistenza della denunciata lesione della situazione di fatto o di diritto - Sufficienza.
Stato
decisa il 2001-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549618-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - ARTICOLAZIONI DUE FASI

Nel procedimento di nunciazione la fase cautelare, finalizzata alle determinazioni provvisorie per la cui concessione è richiesta la ricorrenza delle condizioni poste dall'art. 1171, primo comma, cod. civ., è distinta da quella di merito, destinata a completare l'indagine sul fondamento della tutela, petitoria o possessoria, domandata dal ricorrente, entrambe, tuttavia, costituiscono fasi di un unico grado del medesimo giudizio - anche quando, prima della novella sul giudice unico di primo grado, la seconda dovesse svolgersi innanzi ad un giudice diverso, trattandosi di giudizio petitorio, per ragioni di competenza per valore - onde nella seconda fase non necessita una nuova domanda, essendo sufficiente, valida ed efficace quella iniziale; in detta seconda fase, poi, l'attore non incontra alcuna preclusione in ordine ai requisiti che, invece, condizionano la proponibilità dell'azione in sede cautelare (infrannualità dall'inizio dell'opera ed incompletezza della stessa) e la concessione della misura richiesta (pericolo di danno) ed è tenuto solo a dimostrare la sussistenza della denunziata lesione alla situazione di fatto od al diritto fatti valere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)