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Sez. 3, Sentenza n. 3288 del 14/10/1968 (Rv. 336255 - 01)

SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - TRASFERIMENTO - OPPONIBILITA AI TERZI DI BUONA FEDE - CONDIZIONI - REQUISITO DELLA BUONA FEDE DEL TERZO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - TRASFERIMENTO ALL'ESTERO - DICHIARAZIONE NEL SOLO COMUNE CHE SI ABBANDONA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1968-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336255-01

SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - TRASFERIMENTO - OPPONIBILITA AI TERZI DI BUONA FEDE - CONDIZIONI - REQUISITO DELLA BUONA FEDE DEL TERZO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - TRASFERIMENTO ALL'ESTERO - DICHIARAZIONE NEL SOLO COMUNE CHE SI ABBANDONA - SUFFICIENZA.*

La residenza muta quando il soggetto fissa stabilmente in altra Sede la propria dimora abituale ma il trasferimento non e opponibile per cio solo ai terzi di buona fede, a tutela dei quali vige l'esigenza della doppia dichiarazione cui l'interessato e tenuto nel comune che abbandona e in quello ove si trasferisce. Ad integrare il requisito della buona fede e sufficiente che il terzo non sia a conoscenza del trasferimento di residenza in altro comune, in contrasto con le risultanze anagrafiche. Il giudizio sulla buona fede, la quale in sostanza concreta uno stato psicologico di ignoranza, si risolve in un apprezzamento di fatto, ed e pertanto incensurabile in Sede di legittimita, se sorretto da motivazione congrua ed immune da errori giuridici. La doppia dichiarazione del cambiamento di residenza, necessaria per il caso che questa sia trasferita da un comune all'altro nel territorio dello stato, non e invece richiesta per il trasferimento all'estero, dovendosi in tale ipotesi la esigenza della pubblicita ritenere soddisfatta con la sola dichiarazione nel comune che si abbandona, nella quale sia indicato il luogo ove l'interessato si trasferisce.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)