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Sez. 1, Sentenza n. 42 del 10/01/1973 (Rv. 361789 - 01)

SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - TRASFERIMENTO - IN GENERE - DOPPIA DICHIARAZIONE - OMISSIONE - INOPPONIBILITA DEL TRASFERIMENTO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361789-01

SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - TRASFERIMENTO - IN GENERE - DOPPIA DICHIARAZIONE - OMISSIONE - INOPPONIBILITA DEL TRASFERIMENTO - LIMITI.*

La non opponibilita del cambiamento di residenza, ove non sia stata eseguita, ai sensi dell'art 31 disp att cod civ, la doppia dichiarazione al comune della nuova residenza ed a quello della precedente, e limitata ai terzi di buona fede, per cui non puo essere invocata dal terzo che abbia avuto sicura conoscenza della residenza effettiva dell'altra parte. (V 3288/68, mass n 336255).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 31, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 31, Cod. Civ. art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)