Sez. L, Sentenza n. 6334 del 16/03/2010 (Rv. 613329 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Contratto collettivo per i lavoratori edili - Artt. 19 e 37 - Interpretazione letterale - Contributi per la manodopera occupata nell'esecuzione di lavori in appalto - Riscossione - Legittimazione della Cassa edile - Sussistenza - Determinazione - Riferimento all'entità dei lavori ed all'incidenza della manodopera - Idoneità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema di interpretazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori edili, è conforme alla regola legale dell'interpretazione letterale la decisione della Corte territoriale che, in riferimento agli artt. 19 e 37 del contratto, abbia riconosciuto la legittimazione della Cassa edile ad agire per la riscossione dei contributi dovuti dal datore di lavoro per la manodopera occupata nei lavori eseguiti in appalto per conto di un ente pubblico, determinandone l'importo in base all'entità dei lavori comunicata dal committente e alla percentuale di incidenza della manodopera, tenuto conto che tale criterio, pur avendo carattere presuntivo, consente di determinare il credito in maniera oggettiva con riferimento alla retribuzione di un operaio edile nel periodo in cui si sono svolti i lavori, e che la Cassa svolge una funzione di mutualità ed assistenza comprendente non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 31/12/2003 art. 19, Contr. Coll. 31/12/2003 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)