Sez. L, Sentenza n. 2641 del 19/03/1994 (Rv. 485804 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Decadenza per assenza del lavoratore dall'abituale dimora - Inammissibilità - Condizione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità
In tema di assenza per malattia, la tempestiva trasmissione all'I.N.P.S. da parte del lavoratore del certificato di diagnosi della infermità, secondo le prescrizioni del D.L. n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, non consente il diniego dell'erogazione del trattamento economico di malattia nell'ipotesi di assenza del lavoratore stesso dal luogo di sua abituale dimora quando detta certificazione trasmessa all'Istituto contenga anche il diverso indirizzo dell'assicurato durante il periodo di malattia.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 2 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)