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Sez. 3, Sentenza n. 36758 del 02/07/2003 Ud. (dep. 25/09/2003) Rv. 226072 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Reati contro la libertà sessuale - Atti sessuali - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226072-01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE

In tema di violenza sessuale, deve ritenersi "atto sessuale", previsto dall'art.609 bis cod.pen., oltre al coito di qualsiasi natura, ogni atto diretto ed idoneo a compromettere la libertà della persona attraverso l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente. Ne consegue che per la configurabilità del reato occorre la contestuale presenza di un requisito soggettivo, consistente nel fine di concupiscenza (ravvisabile anche nel caso in cui l'agente non ottenga il soddisfacimento sessuale), e di un requisito oggettivo, consistente nella concreta idoneità della condotta a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale e a suscitare o soddisfare la brama sessuale dell'agente (in applicazione di tale principio la Corte ha ravvisato il suddetto reato nella condotta dell'agente consistita in toccamenti e palpeggiamenti in zone erogene della vittima non consenziente, in quanto invasiva dell'altrui sfera sessuale e motivata da finalità di libidine).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)