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Sez. 3, Sentenza n. 18847 del 27/02/2003 Ud. (dep. 22/04/2003) Rv. 224803 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Delitti contro la libertà individuale - Delitti contro la libertà sessuale - Violenza sessuale - Art. 609 bis cod. pen. - Condotta vietata - Individuazione - Fattispecie: soggetti passivi costretti ad atti sessuali tra loro.
Stato
decisa il 2003-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224803-01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE

La condotta vietata dall'art. 609 bis cod. pen.(violenza sessuale) comprende - se connotata da costrizione - sia ogni forma di congiunzione carnale tra autore del reato e soggetto passivo, sia qualsiasi atto che offende in modo diretto ed univoco la libertà sessuale della vittima (requisito oggettivo), attraverso l'eccitazione dell'agente e l'eventuale soddisfacimento del suo istinto sessuale (requisito soggettivo). Di conseguenza, il delitto di violenza sessuale è configurabile non solo nei casi in cui avvenga un contatto fisico diretto tra soggetto attivo e soggetto passivo, ma anche quando il soggetto attivo, al fine del soddisfacimento del proprio piacere sessuale, costringa due soggetti diversi, da considerare entrambi soggetti passivi, a "compiere o subire" atti sessuali solo tra loro.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)