Sez. 4, Sentenza n. 6718 del 26/06/1984 Ud. (dep. 16/07/1984) Rv. 165335 - 01
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - CONCEDIBILITÀ ENTRO I LIMITI DEL PROVATO - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE NON MOTIVATA - LEGITTIMITÀ - RAGIONE.*
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - CONCEDIBILITÀ ENTRO I LIMITI DEL PROVATO - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE NON MOTIVATA - LEGITTIMITÀ - RAGIONE.*
La provvisionale in Sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in Sede civile e, pertanto, la concessione alla parte civile di una somma a titolo di provvisionale è sottratta alla regola sancita nel secondo comma dell'art. 278 cod. proc. civ., secondo cui essa deve essere contenuta nella quantità per la quale il giudice già ritiene raggiunta la prova, e la relativa Determinazione è riservata insindacabilmente al giudice di merito, il quale non ha Obbligo di espressa motivazione sul punto. (Conf mass n 159969; (Conf mass n 158952, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)