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Sez. 4, Sentenza n. 4332 del 28/01/1983 Ud. (dep. 12/05/1983) Rv. 158952 - 01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - OBBLIGO DI CONTENERLA NELLA QUANTITÀ PER CUI IL GIUDICE RITIENE GIÀ RAGGIUNTA LA PROVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158952-01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - OBBLIGO DI CONTENERLA NELLA QUANTITÀ PER CUI IL GIUDICE RITIENE GIÀ RAGGIUNTA LA PROVA - ESCLUSIONE.*

La concessione alla parte civile di una somma a titolo di provvisionale è sottratta alle regole sancite nel secondo comma dell'art. 278 cod. proc. civ., secondo cui essa deve essere contenuta nei limiti della quantità per la quale il giudice già ritiene raggiunta la prova poiché la pronuncia circa l'assegnazione della provvisionale in Sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in Sede civile. (Conf mass n 144936; (Conf mass n 144238; (Conf mass n 141286).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)