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Sez. 2, Sentenza n. 1556 del 24/01/2011 (Rv. 615966 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - IN GENERE - ESCLUSIONE | Costruzione da parte di comproprietario su bene comune - Accessione - Esclusione - Disciplina della comunione - Applicabilità - Conseguenze - Mancanza del consenso degli altri partecipanti - Illegittimità dell'opera.
Stato
decisa il 2011-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615966-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - IN GENERE - ESCLUSIONE

La costruzione di un'opera da parte di un comproprietario su beni comuni non è disciplinata dalle norme sull'accessione, bensì da quelle sulla comunione, secondo le quali costituisce innovazione della cosa comune una modificazione della forma o della sostanza del bene che abbia l'effetto di alterarne la consistenza materiale o la destinazione originaria; ne consegue che, in mancanza del consenso degli altri partecipanti, l'opera è illegittima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 938, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)