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Sez. 2, Sentenza n. 7523 del 27/03/2007 (Rv. 596277 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - IN GENERE - ESCLUSIONE | Costruzione su suolo comune - Acquisto dei comproprietari - Norme sulla comunione - Applicabilità - Costruzione abusiva - Acquisto esclusivo in capo al comproprietario costruttore.
Stato
decisa il 2007-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596277-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - IN GENERE - ESCLUSIONE

La disciplina sull'accessione, contenuta nell'art. 934 cod.civ., si riferisce solo alle costruzioni su terreno altrui; alle costruzioni eseguite da uno dei comproprietari su terreno comune non si applica tale disciplina, ma quella in materia di comunione, con la conseguenza che la comproprietà della nuova opera sorge a favore dei condomini non costruttori solo se essa sia stata realizzata in conformità di detta disciplina, cioè con il rispetto delle norme sui limiti del comproprietario all'uso delle cose comuni, cosicché le opere abusivamente create non possono considerarsi beni condominiali per accessione ma vanno considerate appartenenti al comproprietario costruttore e rientranti nella sua esclusiva sfera giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)