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Sez. 3 - , Ordinanza n. 14091 del 22/05/2023 (Rv. 667826 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimento di diniego della sospensione del processo esecutivo - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667826-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

È inammissibile il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione del processo esecutivo, trattandosi di provvedimento negativo e riferendosi, in ogni caso, l'art. 295 c.p.c. alla sospensione del processo di cognizione e non di quello di esecuzione, cui fanno, invece, riferimento gli artt. 618 e 623 e segg. c.p.c..

Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)