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Sez. 3, Ordinanza n. 17267 del 23/07/2009 (Rv. 609344 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimento di diniego della sospensione del processo esecutivo - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609344-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

È inammissibile il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ. proposto avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione nega la sospensione del processo esecutivo, trattandosi comunque di provvedimento negativo della sospensione e riferendosi l'art. 295 cod. proc. civ. alla sospensione del processo di cognizione e non alla sospensione di quello di esecuzione cui fanno, invece, riferimento gli artt. 618 e 623 e segg. cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)