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Sez. 6, Sentenza n. 35769 del 02/04/2007 Cc. (dep. 28/09/2007) Rv. 238106 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Luogo di ascolto diverso da quello in cui l'attività di intercettazione è stata disposta - Inutilizzabilità dei risultati - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238106-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni nel caso in cui le operazioni di ascolto siano state eseguite presso gli impianti installati in una Procura della Repubblica diversa da quella che ha richiesto e disposto la relativa attività di intercettazione, trattandosi di una forma di collaborazione tra uffici del P.M. che può essere inquadrata tra le attività delegabili ai sensi dell'art. 370, comma terzo, cod. proc. pen. (Nel caso di specie, l'attività di intercettazione disposta dalla Procura della Repubblica di Napoli è stata materialmente eseguita presso gli impianti delle Procure di Frosinone e di Cassino, nel cui ambito territoriale si trovavano alcune delle persone da sottoporre a controllo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 370 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)