Sez. 4, Sentenza n. 30002 del 12/07/2007 Cc. (dep. 24/07/2007) Rv. 237051 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Luogo di ascolto diverso da quello di esecuzione delle intercettazioni - InutilizzabilitĂ dei risultati delle intercettazioni - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni nel caso in cui le operazioni di ascolto avvengano in luogo diverso da quello in cui sono eseguite la captazione e la registrazione delle conversazioni, atteso che l'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. si limita a disporre che le operazioni di intercettazione vengano effettuate presso gli uffici della Procura della Repubblica, ma in alcun modo vieta che l'ascolto delle conversazioni possa avvenire, ove gli strumenti tecnici disponibili lo consentano, anche in un altro luogo. (Fattispecie in tema di intercettazioni eseguite presso gli uffici della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, mentre l'ascolto e la trascrizione delle telefonate avveniva negli uffici della polizia giudiziaria siti in Milano).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)