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Sez. 1, Sentenza n. 4622 del 27/10/1977 (Rv. 388227 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - RINNOVO - RINNOVAZIONE DI CAMBIALI IMPLICANTE MERA PROROGA DEL TERMINE DI PAGAMENTO - MODALITA - RILASCIO DEI NUOVI TITOLI E RESTITUZIONE DEI PRECEDENTI - LUOGO.*
Stato
decisa il 1977-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388227-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - RINNOVO - RINNOVAZIONE DI CAMBIALI IMPLICANTE MERA PROROGA DEL TERMINE DI PAGAMENTO - MODALITA - RILASCIO DEI NUOVI TITOLI E RESTITUZIONE DEI PRECEDENTI - LUOGO.*

La rinnovazione di cambiali, che non comporti novazione della obbligazione, ma si traduca in una mera proroga del termine di pagamento, deve essere effettuata con il rilascio dei nuovi titoli, dietro restituzione dei precedenti, nel luogo previsto per il pagamento medesimo, a norma dell'art 44 primo comma della legge cambiaria, e non, pertanto, presso il domicilio del creditore, ai sensi dell'art 1182 terzo comma cod civ, salvo espresso patto contrario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1231, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)