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Sez. L, Sentenza n. 5079 del 03/03/2009 (Rv. 607676 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Natura del rapporto avente ad oggetto prestazioni di natura intellettuale - Carattere subordinato o autonomo - Accertamento - Criteri - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa ad una traduttrice ed annunciatrice, in lingua polacca, della RAI.
Stato
decisa il 2009-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607676-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Con riferimento a prestazioni di carattere intellettuale, che non richiedono alcuna organizzazione imprenditoriale nè postulano un'assunzione di rischio a carico del lavoratore, il criterio fondamentale per l'accertamento della natura (autonoma o subordinata) del rapporto di lavoro è costituito dall'esistenza di un potere direttivo del datore di lavoro che, pur nei limiti imposti dalla connotazione professionale della prestazione di lavoro, abbia un'ampiezza di estrinsecazione tale da consentirgli di disporre, in maniera piena, della stessa nell'ambito delle esigenze proprie della sua organizzazione produttiva; in sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto nell'uno o nell'altro schema contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro di una traduttrice ed annunciatrice radiofonica, in lingua polacca, della RAI, ravvisando gli indici di subordinazione nell'essere la lavoratrice a disposizione del datore nell'intervallo tra una trasmissione e l'altra, nell'assenza di rischio di impresa a suo carico, nell'oggetto del contratto relativo alla messa a disposizione di energie lavorative e non ad un "opus" predefinito, nella previsione di turni di lavoro e nella commisurazione del compenso a giornata e non a pagine tradotte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)