Sez. 5 - , Ordinanza n. 22520 del 27/09/2017 (Rv. 645642 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Esenzione prevista in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle società e associazioni sportive dilettantistiche - Estensione alle aziende unità sanitarie locali - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
In tema di tassa sulle concessioni governative, deve escludersi l'estensione alle aziende unità sanitarie locali dell'esenzione prevista dall'art. 13 bis, comma 1, del d.P.R. n. 641 del 1972, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle società e associazioni sportive dilettantistiche, trattandosi di norma eccezionale e derogatoria, non suscettibile di applicazione analogica, avendo il legislatore inteso differenziare il trattamento fiscale previsto per tali categorie di enti e, quando ha voluto estendere tale esenzione, è intervenuto con apposita norma integrativa dell'art. 13 bis d.P.R. cit.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10 com. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)