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Sez. 5, Sentenza n. 8825 del 01/06/2012 (Rv. 622997 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Esenzioni previste in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni sportive dilettantistiche - Estensioni agli enti locali - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622997-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

In tema di tassa sulle concessioni governative, le esenzioni previste dall'art. 13 bis, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche non si applicano agli enti pubblici, territoriali e non territoriali, atteso l'espresso disposto dell'art. 1, comma 10, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e l'insuscettibilità di applicazione analogica delle norme di esenzione ed agevolazione fiscale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)