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Sez. L, Sentenza n. 1832 del 11/03/1983 (Rv. 426673 - 01)

PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - IN GENERE - RICHIESTA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE - RINUNCIA IMPLICITA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.*
Stato
decisa il 1983-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426673-01

PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - IN GENERE - RICHIESTA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE - RINUNCIA IMPLICITA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.*

Il sistema del patrocinio a spese dello stato, escludendo ogni rapporto fra il difensore della parte non abbiente assistita e la parte soccombente non assistita, è incompatibile con l'istituto della distrazione delle spese previsto dall'art. 93 cod. proc. civ. il quale eccezionalmente istituisce un rapporto obbligatorio tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente con la conseguenza che il relativo credito sorge direttamente a favore del primo nei confronti della seconda. Pertanto, l'eventuale richiesta di distrazione, essendo diretta a far valere una situazione nella quale la parte ha già trovato chi anticipa per lei le spese e non pretende l'onorario, costituisce una rinunzia implicita al patrocinio a spese dello stato e preclude la possibilità di fruire di tale assistenza, senza che sia rilevante l'anteriorità o meno del decreto sull'ammissione a siffatto patrocinio. Tale richiesta non può peraltro essere essa stessa oggetto di rinunzia al fine di rimuovere la preclusione poiché l'avvenuta attestazione della situazione suddetta, almeno con riferimento alle spese fino ad allora sostenute, equivale alla negazione della sussistenza delle condizioni di fatto necessarie per la attribuzione del beneficio con conseguente materiale impossibilità della loro ricostituzione ex post. (V 1734/79; (V 4379/78).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 13 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)