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Sez. L, Sentenza n. 267 del 12/01/1984 (Rv. 432529 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - COMPATIBILITÀ CON IL SISTEMA DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI DISTRAZIONE - RINUNCIA IMPLICITA AL PATROCINIO PREDETTO - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI - PRECLUSIONE DELLA POSSIBILITÀ DI FRUIRE DELLA ASSISTENZA DELLO STATO - CONSEGUENZE - RINUNZIA ALLA PREDETTA RICHIESTA AL FINE DI RIMUOVERE TALE PRECLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432529-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - COMPATIBILITÀ CON IL SISTEMA DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI DISTRAZIONE - RINUNCIA IMPLICITA AL PATROCINIO PREDETTO - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI - PRECLUSIONE DELLA POSSIBILITÀ DI FRUIRE DELLA ASSISTENZA DELLO STATO - CONSEGUENZE - RINUNZIA ALLA PREDETTA RICHIESTA AL FINE DI RIMUOVERE TALE PRECLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il sistema del patrocinio a spese dello stato, escludendo ogni rapporto fra il difensore della parte non abbiente assistita e la parte soccombente non assistita, è incompatibile con l'istituto della distrazione delle spese previste dall'art. 93 cod. proc. civ., il quale eccezionalmente istituisce un rapporto obbligatorio tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente con la conseguenza che il relativo credito sorge direttamente a favore del primo nei confronti della seconda. Pertanto l'eventuale richiesta di distrazione, essendo diretta a far valere una situazione nella quale la parte ha già trovato chi anticipa per lei le spese e non pretende l'onorario (avvocato distrattario), costituisce una rinuncia implicita al patrocinio a spese dello stato e preclude la possibilità di fruire di tale assistenza, senza che sia rilevante l'anteriorità o meno del decreto sull'ammissione a siffatto patrocinio. Tale richiesta non può pertanto essere essa stessa oggetto di rinunzia al fine di rimuovere la preclusione, poiché l'avvenuta attestazione della situazione suddetta, almeno con riferimento alle spese fino ad allora sostenute, equivale alla negazione della sussistenza delle condizioni di fatto necessarie per l'attribuzione del beneficio con conseguente materiale impossibilità della loro ricostituzione ex post. (V 1464/80, mass n 405014; (Conf 1832/83, mass n 426673).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 13 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)