Sez. 3, Ordinanza n. 21146 del 22/06/2026 (Rv. 678752-02)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - OGGETTO - AREA: PASSEGGERI - INDENNITA' | Assicurazione natante - Abbandono per perdita economica - Liquidazione - Criteri - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - OGGETTO - AREA: PASSEGGERI - INDENNITA'
Nell'assicurazione marittima, ai fini dell'integrazione dell'abbandono della nave per perdita economica, ex art. 543 cod. nav., l'eccedenza o la pari misura delle spese per la riparazione rispetto al valore indennizzabile dell'imbarcazione va valutata ponendo in comparazione il valore totale del natante - inteso non come valore coperto dalla polizza bensì quale valore dell'interesse esposto al rischio - con il costo totale delle spese effettivamente e complessivamente da sostenere e non già soltanto quelle coperte dalla garanzia assicurativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la ricorrenza dell'abbandono del natante espungendo dal computo dei costi di riparazione le spese occorrenti per il ripristino di componenti ed impianti in quanto non coperti da assicurazione).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)