Sez. 3, Sentenza n. 4160 del 26/06/1981 (Rv. 414832 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PROPRIETA DI ANIMALI - PROVA LIBERATORIA - FORTUITO - COLPA ESCLUSIVA DEL DANNEGGIATO - INCLUSIONE.*
RESPONSABILITA CIVILE - PROPRIETA DI ANIMALI - PROVA LIBERATORIA - FORTUITO - COLPA ESCLUSIVA DEL DANNEGGIATO - INCLUSIONE.*
In tema di danno cagionato da animali, il fortuito, quale causa di esonero da responsabilita, e riferibile ad ogni ipotesi in cui manchi una qualsiasi ragione di imputabilita giuridica del danno al soggetto avente la custodia e l'utilizzazione dell'animale e, pertanto, e comprensivo anche del caso della colpa esclusiva del danneggiato. (nella specie, i giudici del merito avevano escluso la responsabilita ex art 2052 cod civ del proprietario di un cane, ritenendo la colpa esclusiva del danneggiato che, introdottosi nel magazzino di vendita del suddetto nell'ora di chiusura al pubblico, era stato assalito dall'animale. Il supremo collegio ha confermato la decisione, enunciando il principio surriportato). (V 3674/75, mass n 377885; (V 2329/62, mass n 253479; (V 1593/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)