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Sez. 3, Sentenza n. 3674 del 29/10/1975 (Rv. 377885 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PROPRIETA DI ANIMALI - PROVA LIBERATORIA - DANNO CAGIONATO DA ANIMALI - FORTUITO - NOZIONE - ONERE PROBATORIO - SPETTANZA AL PROPRIETARIO O UTENTE - MANCANZA O INSUFFICIENZA DI ELEMENTI PROBATORI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1975-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377885-01

RESPONSABILITA CIVILE - PROPRIETA DI ANIMALI - PROVA LIBERATORIA - DANNO CAGIONATO DA ANIMALI - FORTUITO - NOZIONE - ONERE PROBATORIO - SPETTANZA AL PROPRIETARIO O UTENTE - MANCANZA O INSUFFICIENZA DI ELEMENTI PROBATORI - CONSEGUENZE.*

In tema di danno cagionato da animali, nella nozione di fortuito, quale esimente della responsabilita, rientrano anche il fatto del terzo, la colpa del danneggiato e, in genere, ogni circostanza estranea al proprietario (o all'utente) che si ponga come causa autonoma dell'evento dannoso, non imputabile al responsabile presunto e da lui non evitabile. Ma l'Onere di fornire la relativa prova liberatoria resta a carico del proprietario (o dell'utente), con la conseguenza che la Mancanza o l'insufficienza di elementi probatori, idonei a dimostrare l'esistenza della causa esimente, comportano la piena operativita della presunzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)