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Sez. 5, Sentenza n. 11667 del 17/09/2001 (Rv. 549273 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE | Avviso di mora - Impugnazione per vizi propri - Legittimazione passiva - Concessionario per la riscossone dei tributi - Spettanza - Integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549273-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il ricorso avverso l'avviso di mora, qualora tale atto venga impugnato esclusivamente per vizi propri, deve essere proposto nei confronti del Concessionario per la riscossione dei tributi, senza che sia necessario integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei confronti dell'ente impositore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)