Sez. 2, Sentenza n. 982 del 05/10/1981 Ud. (dep. 30/01/1982) Rv. 151929 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - NULLITÀ INSANABILI IN GENERE - NULLITÀ RELATIVE - SANATORIE GENERALI - LEGGE DI MODIFICA 8 AGOSTO 1977 N. 534 - ASSENZA DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE - NULLITÀ VERIFICATESI SOTTO IL PRECEDENTE REGIME - IMMEDIATA APPLICAZIONE DELLA DIVERSA DISCIPLINA - OMESSA DEDUZIONE DELLE NULLITÀ NEI NUOVI TERMINI PERENTORI - SANATORIA - SUSSISTENZA.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - NULLITÀ INSANABILI IN GENERE - NULLITÀ RELATIVE - SANATORIE GENERALI - LEGGE DI MODIFICA 8 AGOSTO 1977 N. 534 - ASSENZA DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE - NULLITÀ VERIFICATESI SOTTO IL PRECEDENTE REGIME - IMMEDIATA APPLICAZIONE DELLA DIVERSA DISCIPLINA - OMESSA DEDUZIONE DELLE NULLITÀ NEI NUOVI TERMINI PERENTORI - SANATORIA - SUSSISTENZA.*
La nuova disciplina delle nullità di ordine generale, prevista dall'art. 185 cod. proc. pen. come modificato dall'art. 6 l. 8 agosto 1977 n. 534, trova immediata applicazione, in assenza di Disposizioni transitorie, anche in riferimento ai casi di nullità, che si siano verificati sotto il precedente regime normativo, qualora le nullità medesime non siano state rilevate o dichiarate secondo le regole allora vigenti. Non possono pertanto essere dichiarate le nullità, attualmente sanabili, se non vengano dedotte o rilevate nei termini perentori, prescritti attualmente dal codice di rito. (Conf. Mass. Nn. 147753/81, 147693/81, 144744/80, 143467/79, 143439/79, 143284/79, 143260/79, 141841/79, 141818/79, 139986/78; V. Mass. Nn. 147753/81, 141638/79, 141154/79; V. Mass. N. 141025/79 sulla inapplicabilità della nuova disciplina alle nullità già dichiarate in base alla precedente normativa).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 534 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)