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Sez. 3, Sentenza n. 7359 del 04/02/2014 Cc. (dep. 17/02/2014) Rv. 261500 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Sequestro finalizzato alla confisca per equivalente - Impignorabilità della "prima casa" - Principio per la riscossione - Applicabilità al procedimento penale - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261500-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

La disposizione di cui all'art. 52, comma primo, lettera g), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98), che preclude all'agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere all'espropriazione della "prima casa" del debitore, non trova applicazione nell'ambito del processo penale e, pertanto, non impedisce il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dell'abitazione dell'indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 52, Legge 06/08/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)