Sez. 3, Sentenza n. 3011 del 05/07/2016 Cc. (dep. 20/01/2017) Rv. 268797 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Impignorabilità della "prima casa" - Principio per la riscossione - Preclusione al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente - Sussistenza - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, la disposizione di cui all'art. 52, comma primo, lettera g), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98) - che vieta all'agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere all'espropriazione della "prima casa" del debitore - preclude l'applicazione del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, dell'abitazione di soggetto indagato per il delitto di cui all'art.11, comma primo, d. lgs. 10 marzo 2000, n.74, commesso mediante l'alienazione simulata del cespite immobiliare. (In motivazione, la S.C. ha osservato che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo concreto ed esige pertanto che la condotta sia idonea a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, quivi già " ex ante" non consentita per mancanza dei relativi presupposti normativi).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 1 com. 1, Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 52, Legge 06/08/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)