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Sez. 1, Sentenza n. 2717 del 07/02/2007 (Rv. 596370 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - DECISIONE | Interpretazione di un contratto - Compito degli arbitri - Censura di tale interpretazione in sede di impugnazione del lodo - Limiti.
Stato
decisa il 2007-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596370-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - DECISIONE

L'interpretazione data dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, soltanto per violazione di regole di diritto, sicché non è consentito al giudice dell'impugnazione sindacare la logicità della motivazione (ove esistente e non talmente inadeguata da non permettere la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per giungere a una determinata conclusione), né la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell'accertamento della comune volontà delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)