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Sez. 1, Sentenza n. 12550 del 22/09/2000 (Rv. 540381 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - DECISIONE | Interpretazione di un contratto - Compito degli arbitri - Censura di tale interpretazione in sede di impugnazione del lodo - Limiti - Controllo della Corte di cassazione sulla relativa decisione della Corte d'appello - Limiti.
Stato
decisa il 2000-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540381-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - DECISIONE

In tema di interpretazione del contratto l'accertamento dell'accordo delle parti si traduce in un'indagine di fatto affidata al giudice di merito e, quindi, nell'ipotesi di arbitrato, agli arbitri, e tale accertamento è censurabile in sede di controllo di legittimità, qual è quello esercitato, nella fase rescindente, dal giudice dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale ex art. 829 cod. proc. civ., soltanto nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per giungere ad attribuire al contratto un determinato contenuto oppure per violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ.. Nella ipotesi in cui lamenti tale ultima violazione, colui che impugna il lodo non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli articoli summenzionati, ma deve specificare i canoni in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui l'arbitro si sia da essi discostato, non essendo sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante, traducendosi questa in sostanza nella richiesta di un nuovo accertamento di fatto, inammissibile in sede di legittimità. La decisione della corte d'appello sulla impugnazione del lodo per violazione delle norme di legge sulla interpretazione dei contratti può essere censurata, a sua volta, con ricorso alla corte di cassazione, alla quale spetterà soltanto di verificare se la corte territoriale abbia esaminato tale censura e dato della soluzione adottata adeguata e corretta motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)