Sez. L, Sentenza n. 5000 del 25/08/1981 (Rv. 415781 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - CUMULO TRA PENSIONE E RETRIBUZIONE - DIVIETO - COMUNICAZIONE DELLO STATUS DI PENSIONATO AL DATORE DI LAVORO DA PARTE DEL LAVORATORE - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ AD SUBSTANTIAM.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - CUMULO TRA PENSIONE E RETRIBUZIONE - DIVIETO - COMUNICAZIONE DELLO STATUS DI PENSIONATO AL DATORE DI LAVORO DA PARTE DEL LAVORATORE - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ AD SUBSTANTIAM.*
La Forma scritta della dichiarazione con la quale il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, il proprio status di pensionato, ai fini del divieto di cumulo fra pensione e retribuzione, è stabilita ad substantiam, talché soltanto la sua osservanza può impedire l'applicazione della sanzione prevista dallo art. 40 dello stesso d.P.R. per la relativa violazione (Obbligo del versamento di una somma pari al doppio dell'importo delle trattenute non operate dal datore di lavoro a causa dell'omessa dichiarazione scritta).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 20 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 21 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)