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Sez. L, Sentenza n. 3287 del 20/04/1990 (Rv. 466741 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE - DIVIETO DI CUMULO FRA PENSIONE E RETRIBUZIONE - DICHIARAZIONE SCRITTA DELLO STATUS DI PENSIONATO - OBBLIGO DEL LAVORATORE - OSSERVANZA - MEZZI - COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1990-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466741-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE - DIVIETO DI CUMULO FRA PENSIONE E RETRIBUZIONE - DICHIARAZIONE SCRITTA DELLO STATUS DI PENSIONATO - OBBLIGO DEL LAVORATORE - OSSERVANZA - MEZZI - COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO - SUFFICIENZA.*

L'Obbligo a carico del lavoratore di dichiarare per iscritto al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, il proprio status di pensionato, ai fini del divieto di cumulo fra pensione e retribuzione, (Obbligo sanzionato con il versamento di una somma pari al doppio dell'importo delle trattenute non operate dal datore di lavoro a causa dell'omessa dichiarazione) è soddisfatto con la mera comunicazione della qualità di pensionato, non essendo il dipendente tenuto ad attivarsi indicando al datore di lavoro anche l'esatta misura della trattenuta e le variazioni intervenute in tempo successivo, ben potendo quest'ultimo - in caso di incertezza in ordine all'ammontare della somma da trattenere - chiedere informazioni all'INPS o sollecitare il dipendente stesso a comunicargli l'ammontare esatto della pensione mediante l'esibizione dell'apposito modello rilasciato dall'istituto ovvero il certificato di pensione. (V 2755/86, mass n 445801; (V 5000/81, mass n 415781).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 21 com. 1 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 40 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)