Sez. 3, Sentenza n. 1267 del 11/05/1973 (Rv. 363845 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - NATURA PERMANENTE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE CONTRO IL DIPENDENTE PER FATTI COMMESSI NELL'ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - EFFICACIA INTERRUTTIVA PERMANENTE ANCHE NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE RESPONSABILE SOLIDALE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - NATURA PERMANENTE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE CONTRO IL DIPENDENTE PER FATTI COMMESSI NELL'ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - EFFICACIA INTERRUTTIVA PERMANENTE ANCHE NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE RESPONSABILE SOLIDALE.*
La Costituzione di parte civile, come atto con il quale si inizia il giudizio civile davanti al giudice penale, rientra tra gli Atti interruttivi della prescrizione a carattere permanente (art 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, cod civ), nel senso che l'interruzione dura fino a quando non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Ne deriva, a norma del primo comma dell'art 1310 cod civ, per il quale gli Atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori, che l'interruzione della prescrizione, operata mediante la domanda giudiziale contenuta nella dichiarazione di Costituzione di parte civile contro il dipendente, per i danni arrecati dal fatto illecito di questi nell'Esercizio delle sue incombenze, deve spiegare il suo caratteristico effetto permanente per tutta la durata del processo, fino alla sentenza irrevocabile del giudice penale, anche nei confronti del committente, il quale e responsabile in solido con il dipendente (art 2049 cod civ) ancorche di fatto sia rimasto del tutto estraneo al giudizio penale. E cio sia in ipotesi di prescrizione quinquennale, sia in ipotesi di prescrizione decennale, perche in entrambi i casi le due prescrizioni sono soggette, per quanto concerne le cause di interruzione, alla stessa disciplina, comune ad ogni prescrizione (art 2943 cod civ). (Conf 2330/64; contra 1873/72, mass n 358915).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)