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Sez. 3, Sentenza n. 4050 del 06/11/1976 (Rv. 382717 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - PROCESSO PENALE CONTRO IL CONDUCENTE DI UN VEICOLO PER REATO CONNESSO ALLA CIRCOLAZIONE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL DANNEGGIATO - DOMANDA DI RISARCIMENTO - EFFICACIA INTERRUTTIVA DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO - DURATA - ESCLUSIONE ANCHE AL PROPRIETARIO DEL VEICOLO.*
Stato
decisa il 1976-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382717-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - PROCESSO PENALE CONTRO IL CONDUCENTE DI UN VEICOLO PER REATO CONNESSO ALLA CIRCOLAZIONE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL DANNEGGIATO - DOMANDA DI RISARCIMENTO - EFFICACIA INTERRUTTIVA DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO - DURATA - ESCLUSIONE ANCHE AL PROPRIETARIO DEL VEICOLO.*

Ai sensi dell'art 1310 primo comma cod civ, la domanda giudiziale, contenuta nella Costituzione di parte civile in processo penale contro il conducente di veicolo, e rivolta a conseguire il risarcimento dei danni da costui arrecati nella circolazione del veicolo stesso, interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento, con effetto permanente fino alla definizione di detto processo, anche nei confronti del proprietario del veicolo, quale coobbligato solidale, ancorche rimasto estraneo al procedimento penale. (V 1267/73, mass n 363845).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)