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Sez. 1, Sentenza n. 21600 del 20/09/2013 (Rv. 628048 - 01)

BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Obbligo della banca di consegnare la documentazione contrattuale al cliente - Inosservanza - Elemento di prova dell'errore del cliente sulla natura o sull'oggetto del contratto - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628048-01

BORSA - IN GENERE

In tema di intermediazione finanziaria, è irrilevante, ai fini della prova dell'errore invocato dal cliente sulla natura o sull'oggetto del contratto, l'inosservanza, da parte della banca, del dovere di consegnare la copia della documentazione contrattuale, incidendo il menzionato vizio sul momento genetico del rapporto e riguardando, invece, l'adempimento del suddetto dovere la fase successiva alla formazione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)