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Sez. 1, Sentenza n. 18039 del 19/10/2012 (Rv. 624748 - 01)

BORSA - IN GENERE | Dovere informativo a carico dell'intermediario - Portata - Fondamento - Conseguenze in tema di nullità e annullabilità del contratto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624748-01

BORSA - IN GENERE

In tema d'intermediazione finanziaria, le informazioni che devono essere preventivamente fornite dall'intermediario, a norma dell'art. 6 della previgente legge 2 gennaio 1991, n. 1, non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono quindi idonee ad integrare l'ipotesi di mancanza di consenso; deve, pertanto, essere esclusa non solo la nullità del contratto per mancanza di uno dei requisiti fondamentali previsti dall'art. 1325 cod. civ., qual è il consenso-accordo, ma anche la sua annullabilità per errore, come nel caso in cui l'investitore si dolga di aver acquistato non un titolo diverso, o con caratteristiche diverse, da un altro, ma un titolo privo del positivo andamento sperato, così prospettando una valutazione che rimane confinata nel campo dei motivi.

Riferimenti normativi: Legge 02/01/1991 num. 1 art. 6, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1429, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)